L’ufficio consolare esercita, nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero in via permanente o temporanea, alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.
Il primo comma dell’art. 28 del D.lgs. n. 71/2011 “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e non più anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. Pertanto questo Consolato Generale non puo’ rilasciare atti notarili per cittadini stranieri.
Esistono alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.
In effetti:
- il notaio può anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto può assumere informazioni circa la solvibilità di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari. È escluso che l’Autorità consolare possa svolgere attività analoghe. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica.
- il notaio può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti. Nessuna attività di tale natura può, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare.
- mentre il notaio ha diritto ad un onorario, tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare.
Il cittadino italiano all’estero può, in alternativa, formalizzare l’atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente deve provvedere a far apporre sul documento l’«apostille» da parte dell’Office of the Secretary of State dello Stato dove l’atto è stato notarizzato.
L’Ufficio Notarile di questo Consolato Generale per l’erogazione di atti riceve esclusivamente su appuntamento, da prenotare, per email all’indirizzo notarile.losangeles@esteri.it fornendo le informazioni richieste per ogni specifico servizio e che si trovano elencati nella sezione apposita.
Informazioni di carattere generale e appuntamenti possono anche essere richieste di persona durante i normali orari di apertura al pubblico, compatibilmente con il disbrigo delle pratiche già prenotate.