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Pensioni e sicurezza sociale

Ufficio Assistenza
Email: assistenza.losangeles@esteri.it

L’UFFICIO ASSISTENZA
L’Ufficio Servizi Sociali/Assistenza fornisce informazioni sul sistema pensionistico italiano e rilascia i certificati di esistenza in vita per coloro che già ricevono una pensione.

Per avere diritto ad una pensione bisogna avere l’età richiesta dalla legge e il numero sufficiente di contributi.

Coloro che hanno lavorato in Italia ma che non hanno raggiunto il numero sufficiente di contributi possono fare domanda per una pensione pro-rata secondo i termini dell’accordo di sicurezza sociale vigente tra gli USA e l’Italia, cumulando così i contributi versati in Italia con quelli versati negli USA.

I coniugi superstiti di coloro che percepivano una pensione possono avere diritto ad una pensione di reversibilità. Gli interessati a questo tipo di pensione devono presentare il certificato di morte del coniuge e quello di matrimonio.

Le domande di pensione devono essere presenate tramite i Patronati.

Le principali norme in materia pensionistica.

1. PENSIONE DI VECCHIAIA: (A) pensione che si raggiunge con i 66 anni ed 11 mesi, uomini e donne, ed il versamento di 20 anni di contributi; (B) la pensione Quota 100 che si ottiene al compimento di 62 anni ed almeno 38 anni di contributi, sia per uomini che per le donne.

2. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: l’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue qualifiche professionali, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve avere 5 anni di assicurazione e di contribuzione: di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti alla domanda di assicurazione.

L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’INPS su domanda dell’interessato per periodi della stessa durata. Dopo 3 riconoscimenti successivi, l’assegno viene confermato in via definitiva. L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.

3. PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITÀ: la pensione ordinaria di invalidità spetta all’assicurato che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per avere diritto alla pensione, l’assicurato deve poter far valere 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione; di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti la domanda di assicurazione. La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione calcolata in base ai contributi che il lavoratore avrebbe maturato se avesse potuto continuare a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile.

4. PENSIONE AI SUPERSTITI: la pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto ed assume la denominazione di “pensione di reversibilità”, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di “pensione indiretta” se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma al momento della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.
I familiari che hanno diritto alla pensione sono:
– il coniuge e i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
– i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
– (in assenza di tali beneficiari) fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.

5. PENSIONE SOCIALE: la pensione sociale viene concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti abitualmente nel territorio nazionale privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Per informazioni di carattere generale si rimanda al sito del Ministero degli Affari Esteri

 

Si prega di prendere visione delle informazioni contenute nel seguente documento “Informativa Privacy Servizi Consolari”

Approfondimenti
    • Si ricorda che per questioni pensionistiche non è necessario fissare un appuntamento, è sufficiente presentarsi in Consolato dalle ore 9 alle ore 12.30, dal lunedì al giovedì.