Ai sensi dell’art. 126 comma 9 del C.d.S. il Consolato rilascia ai titolari di patente italiana residenti o dimoranti all’estero per un periodo di almeno 6 mesi, un attestato di conferma della validità della patente scaduta da meno di 5 anni che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica.
e che consentirà di guidare legalmente in Italia finché dura la residenza all’estero.
Entro 6 mesi dal rientro definitivo in Italia si ha l’obbligo di rinnovare la patente la cui validità è stata confermata all’estero, secondo le normali modalità previste dal comma 8 del predetto art. 126 del C.d.S.
Il Consolato non rilascia, quindi, una nuova patente, ma l’equivalente dello sticker che in Italia veniva inviato, fino a qualche anno fa, al titolare dalla Motorizzazione all’atto del rinnovo e che è valido per 10 anni se il richiedente ha meno di 50 anni o per 5 se il richiedente ha più di 50 anni
Per ottenere l’attestato la prima cosa da fare è una visita medica di verifica dei requisiti psico-fisici necessari al rinnovo della patente.
Tale visita può essere effettuata presso qualsiasi medico o oculista di propria scelta che dovrà compilare e firmare l’apposito modulo di certificato medico scaricabile da questa pagina.
Una volta ottenuto il certificato, che non dovrà essere anteriore a tre mesi dalla data di richiesta, si deve spedire all’indirizzo generale del Consolato, attenzione Ufficio notarile, la seguente documentazione:
- Certificato medico (datato e firmato da chi ha effettuato la visita);
- Modulo di richiesta compilato e firmato (pure scaricabile da questa pagina);
- 1 fotografia formato passaporto;
- fotocopia del passaporto italiano;
- prova di residenza all’estero da almeno 6 mesi se non iscritti all’AIRE;
- fotocopia chiara fronte e retro della patente (non è necessario inviare l’originale);
- money order o cashier’s check intestato a “Consulate General of Italy-Los Angeles” dell’importo totale di cui agli articoli Imposta di Bollo + Art. 66D. per il pagamento della tariffa consolare per questo servizio;
- Busta precompilata e preaffrancata con il servizio che si preferisce per la restituzione dell’attestato (NB. Non si accetta UPS e se si usa FEDEX entrambi i campi, “mittente” e “destinatario” devono riportare le informazioni del richiedente).
N.B.: IL CONSOLATO NON RILASCIA DUPLICATI O DOCUMENTI DI GUIDA PROVVISORI IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DELLA PATENTE.
Per questi casi si rimanda alle istruzioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, competente per questa materia, contenute nel link sotto riportato:
Smarrimento, furto, distruzione patente | mit