{"id":10127,"date":"2026-07-20T16:06:57","date_gmt":"2026-07-20T23:06:57","guid":{"rendered":"https:\/\/conslosangeles.esteri.it\/?p=10127"},"modified":"2026-08-07T11:43:58","modified_gmt":"2026-08-07T18:43:58","slug":"elezioni-dei-comites-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conslosangeles.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2026\/07\/elezioni-dei-comites-2026\/","title":{"rendered":"Elezioni dei COMITES 2026"},"content":{"rendered":"<p><em>07\u00a0 agosto 2026<\/em><\/p>\n<p><strong>ELEZIONI COM.IT.ES. 2026<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Predisposizione e presentazione liste elettorali<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all\u2019Estero (Com.It.Es.).<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 14 del DPR 395\/2003, le liste possono essere <strong>presentate all\u2019Ufficio elettorale<\/strong> nelle ore d\u2019ufficio <strong><u>dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all\u2019indizione<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire sin da ora.<\/p>\n<p>Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri o 22 per i Com.It.Es. composti da 18 membri. (DPR 395\/2003, art 14, co 2).<\/p>\n<p>Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.<\/p>\n<p><strong>Documentazione<\/strong><\/p>\n<p>Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonch\u00e9 tutti i nominativi dei candidati.<\/p>\n<p>Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonch\u00e9 numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>le dichiarazioni di accettazione della candidatura <\/strong>da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;<\/li>\n<li><strong>i certificati, anche collettivi, che attestano l\u2019iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. <\/strong>Tali certificati sono rilasciati dall\u2019ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell\u2019ufficio stesso, <strong><u>a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione<\/u><\/strong> delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395\/2003, art 14, co 8);<\/li>\n<li><strong>la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente<\/strong> per il comitato elettorale circoscrizionale;<\/li>\n<li><strong>le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche<\/strong>. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, \u00e8 presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all&#8217;ufficio elettorale, nelle ore d&#8217;ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sottoscrizioni e autentiche delle firme<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge 286\/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere <u>residenti nella circoscrizione<\/u> consolare da almeno <u>sei mesi<\/u> e risultare negli <u>elenchi elettori<\/u> per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori <strong>non possono essere candidati e non possono sottoscrivere pi\u00f9 di una lista, <\/strong><strong>pena la nullit\u00e0 della sottoscrizione.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 15, comma 3, della L. 286\/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori:<\/p>\n<ul>\n<li>non inferiore a<strong> 100 <\/strong>per le collettivit\u00e0 composte da un numero di cittadini italiani residenti <strong>fino a<\/strong> <strong>50.000;<\/strong><\/li>\n<li>non inferiore a<strong> 200 <\/strong>per quelle composte da un numero <strong>superiore<\/strong> <strong>a 50.000<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per ogni sottoscrittore va indicato:<\/p>\n<ul>\n<li>cognome;<\/li>\n<li>nome;<\/li>\n<li>luogo e la data di nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi della legislazione in vigore, <strong>le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria<\/strong>, con esclusione quindi dei Consoli Onorari. L\u2019autentica \u00e8 sempre gratuita (art. 34 del DPR 395\/2003).<\/p>\n<p>Al momento della firma, il sottoscrittore dovr\u00e0 essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d\u2019identit\u00e0), purch\u00e9 munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Requisiti<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del DPR 395\/2003 art 16, la candidatura <strong><em>non \u00e8 ammessa<\/em><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>quando il candidato \u00e8 minorenne;<\/li>\n<li>quando la candidatura \u00e8 presentata per pi\u00f9 liste;<\/li>\n<li>quando il candidato non \u00e8 residente nella circoscrizione consolare;<\/li>\n<li>quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ai sensi del DPR 395\/2003, art 6, sono <strong><em>eleggibili<\/em><\/strong> i cittadini italiani:<\/p>\n<ul>\n<li>residenti nella circoscrizione consolare;<\/li>\n<li>candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);<\/li>\n<li>iscritti nell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019art. 5 comma 1 della Legge 459\/2001;<\/li>\n<li>in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall\u2019articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267\/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di et\u00e0, nel giorno fissato per la votazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Non sono eleggibili<\/em><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all\u2019estero, ivi compresi il personale a contratto;<\/li>\n<li>coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;<\/li>\n<li>gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all\u2019atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attivit\u00e0 scolastiche che operano nel territorio del Comitato;<\/li>\n<li>gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all\u2019atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l\u2019assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;<\/li>\n<li>coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilit\u00e0) e 61 (Ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0 alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267\/2000;<\/li>\n<li>coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilit\u00e0 alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilit\u00e0) del D.lgs. 235\/2012;<\/li>\n<\/ul>\n<p>coloro che sono stati gi\u00e0 componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>20\/07\/2026<\/em><\/p>\n<p class=\"null1\"><span class=\"null\">Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all\u2019Estero (Com.It.Es).<\/span><\/p>\n<p><span class=\"null\">I Com.It.Es. sono organismi che rappresentano i connazionali all\u2019estero nei rapporti con Ambasciate e Consolati e ne favoriscono l\u2019integrazione. Hanno inoltre il compito di preservare la memoria storica dell\u2019emigrazione italiana e valorizzare il contributo italiano nelle societ\u00e0 in cui operano.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"null\">Possono essere istituiti nelle Circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunit\u00e0 fino a 100.000 connazionali e da 18 membri nelle comunit\u00e0 che superano tale soglia. I membri dei comitati restano in carica 5 anni.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"null\">Il voto per le elezioni avviene per corrispondenza e ne avranno accesso i connazionali residenti da almeno 6 mesi nella Circoscrizione Consolare di appartenenza.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"null\">Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ribadisce l\u2019importanza della partecipazione al voto, momento essenziale per rafforzare la rappresentanza delle numerose comunit\u00e0 italiane all\u2019estero. I Comitati costituiscono infatti un punto di riferimento costante per i connazionali, facendosi portavoce delle loro esigenze e promuovendone gli interessi nei territori di appartenenza.<\/span><\/p>\n<p>La Farnesina invita pertanto tutti i cittadini italiani residenti all\u2019estero a partecipare attivamente a questo importante appuntamento democratico, contribuendo cos\u00ec a sostenere e valorizzare la propria comunit\u00e0 italiana di riferimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"07\u00a0 agosto 2026 ELEZIONI COM.IT.ES. 2026 Predisposizione e presentazione liste elettorali Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all\u2019Estero (Com.It.Es.). Ai sensi dell\u2019art. 14 del DPR 395\/2003, le liste possono essere presentate all\u2019Ufficio elettorale nelle ore d\u2019ufficio dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all\u2019indizione. 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