- La legge n.470 del 27 ottobre 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la loro residenza per un periodo superiore a 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare, richiedendo l'iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). L'iscrizione deve essere fatta dall'interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l'Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all'estero ed è necessaria per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche e per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall'Ufficio consolare, compreso il rilascio del passaporto.
- Una volta accertata la regolarità della richiesta, questo Ufficio la trasmetterà direttamente al competente Comune italiano (ultimo Comune di residenza anagrafica in Italia o, per i nati all’estero, Comune italiano dove è stato registrato l’atto di nascita), il quale provvederà alla relativa cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e all’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (A.I.R.E).
- L'iscrizione all'A.I.R.E. può essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; in ogni caso, comunque, il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune. Il cittadino italiano iscritto all’A.I.R.E. gode degli stessi diritti spettanti ai cittadini residenti in Italia e pertanto può richiedere tutte le certificazioni occorrenti al proprio Comune italiano di iscrizione anagrafica. Il connazionale iscritto all’A.I.R.E verrà cancellato dal servizio di assistenza sanitaria (A.S.L.).
- Si informa che gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico; gli uffici consolari NON possono pertanto rilasciare certificati di residenza ne' di stato di famiglia, ma solo certificazioni di iscrizione nello schedario, nelle quali si potrà comunque indicare che l'interessato risulta abitare all'indirizzo presente in schedario, nonché' quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del nucleo familiare. Il certificato di residenza così come lo stato di famiglia, potranno essere rilasciati dall'unico ente italiano titolare delle funzioni anagrafiche, vale a dire dal Comune di iscrizione AIRE.
Approfondimenti AIRE:
2019-03-05

Maeci